martedì 15 febbraio 2022

La Costituzione Italiana

 6° Incontro - 15/12/2021 - " Lettura e commento della Costituzione Italiana - Articoli 9/12" a cura del Presidente Giuseppe De Felice

Si riporta la relazione letta dal Presidente.

Nell'incontro del 24 novembre scorso il Prof. Franco Scarfiello ci ha parlato della storia delle Costituzioni che, all'inizio, erano concessioni o cessione di poteri che i sovrani del tempo, su pressione di sudditi potenti e interessati, accordavano ai propri sudditi.

La nostra Costituzione, approvata dal Parlamento il 22/12/1947 ed in vigore dal 1/1/1948, non fu concessa da nessun potere costituito, ma fu espressione della liberazione dell'Italia dal Fascismo e conquistata dagli Italiani che al regime dittatoriale si erano opposti, soprattutto con le lotte della Resistenza.

Ricordiamo l'altra data molto importante della nostra storia: subito dopo la guerra, il 2 giugno 1946, si votò contemporaneamente per decidere la forma istituzionale dello Stato e cioè se mantenere la Monarchia o passare ad un regime repubblicano ed anche per eleggere i rappresentanti del popolo che avrebbero fatto parte dell'Assemblea Costituente incaricati di redigere la nostra Costituzione dando così forma al nuovo Stato.

Ad Oppido, come votarono i nostri antenati?

Nel referendum su Monarchia o Repubblica votarono per la Monarchia 1.603 votanti e per la Repubblica appena 501.

Per l'Assemblea Costituente , la D.C. ottenne 1.028 voti e il P.C.I. 239, questi i due partiti che ottennero più voti.

Ricordiamo due eletti in Regione in questa votazione: per la D.C. il giovane Emilio Colombo, di appena 26 anni, che avrebbe poi fatto una brillante carriera politica, più volte Ministro, Presidente del Consiglio, Deputato Europeo. Per il Partito Socialista Aldo Enzo Pignatari, che aveva un'importante proprietà agricola nel nostro paese, condotta in modo molto rispettoso dei diritti dei lavoratori occupati e promotore di un acquedotto rurale utile a molti agricoltori di Piangorgo e zone limitrofe.

La Costituzione è la legge fondamentale dello Stato che fissa i principi ai quali tutte le leggi devono attenersi. Infatti noi ogni tanto sentiamo dibattere i politici se una legge sia rispettosa o in contrasto con la Costituzione e se possa essere approvata o mantenuta - se già in vigore- oppure annullata. 

Ma chi decide in definitiva la costituzionalità di una Legge? La Corte Costituzionale che è la suprema Corte, formata da Magistrati di chiara fama e affidabilità, che ha il compito principale di giudicare appunto le leggi e gli atti aventi forza di legge, al fine di verificarne la conformità ai principi e ai valori costituzionali e quindi decidere l'applicabilità o l'annullamento.

Passiamo ora a leggere e a commentare insieme gli articoli che ci siamo proposti di esaminare, iniziando dall'art. 9, visto che nel precedente incontro avevamo letto gli articoli dall'1 all'8.

Art. 9 - Questo articolo impegna la nascente Repubblica a promuovere la cultura, la ricerca scientifica e tecnica e la tutela del paesaggio e del patrimonio storico e artistico. La cultura  è  strumento di civiltà e democrazia,che lo Stato deve promuovere  in primo luogo attraverso le scuole di ogni ordine e grado, rimuovendo gli ostacoli che ne impediscono la frequenza , derivanti da situazioni economiche e sociali disagiate o da impedimenti fisici. 

L'importanza della ricerca scientifica la sperimentiamo tutti in questo tragico momento di pandemia, considerando che la scienza ha messo a disposizione dell'intera umanità , in tempi rapidissimi, un vaccino per combattere il tremendo virus covid 19.

Altrettanto importante la ricerca tecnica che impegna gli studiosi a trovare sempre nuovi strumenti utili allo sviluppo economico ed a migliorare gli stili di vita di tutti.

La seconda parte dell'articolo è finalizzata alla salvaguardia e alla tutela del patrimonio storico e artistico del quale l'Italia è particolarmente ricco e a tutelare il paesaggio , pur esso bene prezioso, non sempre purtroppo oggi adeguatamente rispettato.

Art. 10 - Più impegnativo è il commento dell'art. 10 che riguarda i rapporti internazionali e la situazione degli stranieri in Italia. Dividiamo l'articolo in tre parti. La prima parte afferma l'adattamento del diritto italiano al diritto internazionale e quindi il principio fondamentale che conferisce allo Stato la connotazione di comunità aperta, non arroccata nei suoi confini, autosufficiente e spesso in antagonismo con gli altri Stati. L'adesione convinta  dell'Italia alla Comunità Europea è l'attuazione pratica di questo principio. La seconda parte riguarda la condizione giuridica degli stranieri in Italia. La Costituzione, scritta nel 1947, non poteva prevedere il fenomeno migratorio al quale oggi assistiamo e che crea notevoli problemi politici e sociali. Afferma principi di carattere generale, quale l'estensione agli stranieri immigrati dei diritti fondamentali dell'uomo che nei paesi d'origine non sono loro riconosciuti e quindi l'obbligo della concessione del diritto d'asilo. Interessante l'ultimo comma dell'articolo che riguarda il diritto d'asilo e l'estradizione degli stranieri dal territorio dello Stato e che lascia molte perplessità nella sua applicazione. Ricordiamo il caso dei molti terroristi italiani delle Brigate Rosse che si erano macchiati di gravi delitti, omicidi compresi, e che, giudicati e condannati in Italia, riuscirono a fuggire all'estero dove ottennero protezione. Molti si rifugiarono in Francia dove beneficiarono di quella che fu chiamata la dottrina Mitterand ( allora Presidente della Repubblica) che li riconosceva perseguitati politici dalla Giustizia Italiana, rifiutando la loro consegna all'Italia. L'ultimo caso è stato quello di Cesare Battisti che solo l'anno scorso è stato consegnato, ormai vecchio e ammalato, dal Brasile alla giustizia italiana. Non conosco casi di rifugiati politici stranieri, condannati nel loro paese, per i quali sia stata richiesta l'estradizione.

Art. 11 - Anche questo articolo lo dividiamo in tre parti per una più agevole comprensione. La prima parte afferma che l'Italia ripudia la guerra . Uscita da una guerra disastrosa, non poteva non affermare con grande chiarezza e con formulazione linguistica precisa la natura precettiva e vincolante che è vietato dichiarare o partecipare a guerre offensive. Se dovesse insorgere qualsiasi controversia con altre nazioni, mai ricorrere alla guerra ma cercare la soluzione del contrasto con la diplomazia, attraverso incontri, confronti, riflessioni o ricorrere ad organi di giustizia internazionali come l'ONU. Il divieto però non riguarda la guerra difensiva che è intesa come legittima difesa. 

La seconda parte tratta della limitazione della sovranità nazionale. Per sovranità si intende che uno stato esercita in piena indipendenza l'insieme delle sue funzioni e non può essere limitata o subordinata ad altri Stati. Uno Stato però può consentire una autolimitazione della sovranità, ad esempio quando concede ad altre nazioni o organizzazione di Stati di installare sul suo territorio basi militari o far transitare eserciti o velivoli sul proprio spazio aereo, quando sia necessario assicurare la pace e la giustizia fra le nazioni. In tal caso anche gli altri Stati coinvolti nella stessa missione debbono procedere alla stessa autolimitazione della propria sovranità. Un caso di autolimitazione della sovranità nazionale in Italia si ebbe nel 1955 quando, a causa del protrarsi della guerra civile nella ex-Jugoslavia con eccidi di civili - a Srebrenica furono sterminati oltre 8.000 musulmani bosniaci- la NATO intervenne militarmente e dall'Italia partivano gli aerei per questa missione.

L'ultima parte afferma che l'Italia promuove e favorisce le organizzazioni internazionali che hanno il compito di assicurare la pace e la giustizia fra le nazioni, come l'ONU.

Art. 12 - Tratta della bandiera della nostra Repubblica. Quando gli uomini si costituiscono in gruppi di qualsiasi natura sentono l'esigenza di utilizzare segni di riconoscimento.  La bandiera ha sempre costituito il mezzo più semplice ed efficace per identificare un gruppo e quella di una nazione è dunque il segno distintivo di un popolo e della sua identità. La bandiera tricolore è quindi il massimo segno distintivo, con l'inno nazionale, dell'Italia repubblicana, democratica e antifascista. La nascita della nostra bandiera viene fatta risalire al 1794 a Bologna dove due studenti, sull'onda della Rivoluzione Francese, adottarono come segno distintivo una coccarda con i tre colori: bianco, rosso e verde che richiamavano i tre valori: giustizia, uguaglianza e libertà. Quel tricolore venne poi utilizzato sulla bandiera che diversi gruppi di patrioti adottarono, poi adottato dall'Italia Monarchica che vi pose al centro lo stemma sabaudo, tolto quando l'Italia divenne uno Stato repubblicano e democratico.

La relazione è stata seguita con interesse dai soci presenti, intervenuti su diversi punti trattati, animando un vivace dibattito.

                                                                                                                              G. De Felice

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